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Le modalità d’invio della convocazione dell’assemblea condominiale: cosa dice la Cassazione e perché l’email non basta

invio convocazione assemblea

Parliamone insieme

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L’invio della convocazione dell’assemblea condominiale è un passaggio cruciale nella gestione del condominio. Eppure, nonostante le tante innovazioni digitali, molti amministratori continuano a commettere lo stesso errore perché inviano la convocazione tramite email ordinaria, convinti che la conferma del condomino basti a garantirne la validità.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza Cassazione n. 16399/2025) ha chiarito in modo netto e definitivo che l’invio della convocazione assembleare via email non è valido, neanche se il destinatario riceve, legge e conferma la comunicazione. Questo orientamento ribadisce la centralità della forma e dei mezzi di notifica nella validità degli atti condominiali e la necessità di utilizzare strumenti digitali che diano certezza dell’invio e della ricezione con valore probatorio.

Perché l’invio della convocazione assembleare via email è rischioso?

L’errore più comune è pensare che l’email, magari accompagnata da una risposta del condomino, sia sufficiente a dimostrare l’avvenuta convocazione, mentre la Cassazione ha però ricordato che, per legge, l’invio della convocazione deve rispettare determinati requisiti formali, altrimenti l’intera assemblea può essere invalidata, con gravi conseguenze per l’amministratore.

Secondo la giurisprudenza i requisiti imprescindibili affinché l’invio sia valido sono:

  1. Inalterabilità del contenuto della comunicazione.
  2. Certa identificazione del mittente e del destinatario.
  3. Certezza della data di invio e ricezione.

L’email ordinaria non soddisfa nessuno di questi tre requisiti. Ne consegue che un amministratore che utilizza questo mezzo, anche in buona fede, si espone a contestazioni, impugnazioni e potenziali responsabilità legali.

Alternative valide e sicure per l’invio delle convocazioni in modo legale

Per evitare ogni rischio e garantire la piena validità delle convocazioni condominiali, è fondamentale utilizzare strumenti conformi alla normativa vigente. In questo contesto, il servizio di postalizzazione offerto da Multidialogo rappresenta la scelta più sicura e professionale.

Multidialogo consente di effettuare l’invio della convocazione dell’assemblea tramite raccomandata cartacea in modo automatizzato e tracciato, eliminando ogni margine di errore e garantendo l’effettiva validità della notifica.

Inoltre, per chi desidera un’alternativa digitale ma ugualmente a valore legale, Multidialogo offre una piattaforma di invio digitale certificato, Multicerta, che, a differenza della semplice email, garantisce i tre requisiti fondamentali previsti dalla legge e specificati nel paragrafo precedente.

Proprio come la PEC, ma ancora più semplice da utilizzare e integrabile nei flussi di lavoro dell’amministratore.

Conclusione: la forma è sostanza

La recente sentenza della Cassazione conferma una verità spesso sottovalutata: la forma conta. Nell’ambito condominiale, dove ogni atto può essere contestato, l’invio corretto della convocazione dell’assemblea non è un dettaglio, ma una garanzia di legalità e di tutela per l’amministratore e per il condominio.

Affidarsi a strumenti professionali come quelli offerti da Multidialogo significa scegliere la sicurezza giuridica, l’efficienza e il rispetto delle regole. Perché quando si parla di assemblea condominiale, non si può rischiare.

Focus Legale: la sentenza della cassazione n. 16399/2025

L’invio della convocazione dell’assemblea condominiale via email ordinaria è nullo, anche se il condomino ha accettato questa modalità.

Con l’ordinanza n. 16399 del 18 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la convocazione dell’assemblea condominiale deve avvenire esclusivamente con mezzi che garantiscano certezza legale: raccomandata, PEC, fax, consegna a mano o mezzo certificato. L’email semplice non è ammessa, nemmeno se vi è stato consenso esplicito da parte del destinatario.

📖 Fonte ufficiale:
Sito: CORTE DI CASSAZIONE
Sito: Il sole 24ore

Questa pronuncia rafforza il principio che, in ambito condominiale, la forma è sostanza: il mancato rispetto delle modalità previste dall’art. 66 disp. att. c.c. può comportare l’annullabilità o la nullità dell’intera assemblea e l’esposizione a responsabilità per l’amministratore.

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