Marito e moglie vanno convocati insieme all’assemblea di condominio.

I CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE VANNO CONVOCATI CONGIUNTAMENTE ALL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO

<>Marito e moglie vanno convocati insieme all’assemblea di condominio.

Con sentenza 23 aprile 2019 n. 924 la Corte di appello di Catania ha chiarito che la mancata convocazione da parte del coniuge in comunione legale è motivo di annullabilità della delibera votata dall’assemblea.

Alla luce di questa recente decisione, appare chiaro che l'amministratore di condominio è tenuto a convocare tutti i comproprietari. Ciò non toglie che, astrattamente, egli possa comunque provare che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, seppur indirizzato solo ad uno dei comproprietari, abbia raggiunto il suo scopo anche nei confronti degli altri comproprietari non convocati (sul punto, si veda Trib. Bari n. 2422 del 01/07/2012).

Nel caso in cui l’amministratore abbia preventivamente ricevuto una richiesta da parte di tutti comproprietari che ogni comunicazione e/o convocazione venisse recapitata ad uno solo di essi, per le più disparate ragioni, l’amministratore dovrebbe fornire la prova di aver inviato l'avviso di convocazione al soggetto indicato in luogo anche degli altri e che quest’ultimo abbia ricevuto la predetta comunicazione, per evitare le spiacevoli conseguenze dell’omessa convocazione.

Ulteriori conseguenze è l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale. Stando a questa sentenza, grava sull’amministratore l’onere di aggiornare l’anagrafe dei condòmini accertando, secondo le forme del caso, sia il regime vigente tra i coniugi, sia che l’immobile posto nel condominio non sia un bene personale di uno solo di essi, in base all’articolo 179 del Codice civile.
Le conclusioni contenute nella sentenza in commento trovano conferma in altre decisioni tra cui si annovera la sentenza n. 565/2018 del Tribunale di Grosseto, secondo la quale tutti i comproprietari devono essere convocati alla riunione affinché, tra l’altro, possano nominare il loro rappresentante, così come prescritto dal secondo comma dell’art. 67 delle disp. Att. c.c. che così testualmente recita : “Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice”.
Concludendo, in tali casi, sarà il condomino non convocato (laddove doveva esserlo) ad essere legittimato ad impugnare la delibera assembleare eccependo l’annullabilità della stessa per omessa convocazione dello stesso.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a
• https://www.condominioweb.com/volumi/guida_assemblea/
• https://www.ibs.it/registro-anagrafe-sicurezza-nel-condominio-libro-rosario-dolce/e/9788899197155

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