Dove spedire l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale?

La convocazione di un’assemblea non deve essere necessariamente spedita alla residenza anagrafica del condomino

<>Dove spedire l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale?

La convocazione di un’assemblea non deve essere necessariamente spedita alla residenza anagrafica del condomino, poiché l’indirizzo del destinatario”, può corrispondere anche a luoghi diversi. Questo è quanto stabilito dal Trib. Vicenza, n. 926 del 2019.

Il problema è stabilire se l’invio dell’avviso di convocazione inviato ad un luogo diverso dalla residenza del condomino è legittimo ai fini della convocazione in assemblea ovvero inficia la validità della conseguente delibera. A dispetto di quanto si potrebbe essere portati a pensare la risposta è affermativa, poiché è sufficiente che l’avviso pervenga al cosiddetto “indirizzo del destinatario” previsto dall’art. 1335 c.c.

In altri termini, nell’ipotesi in cui l’avviso sia recapitato presso l’indirizzo del destinatario scatta la presunzione dell’art. 1335 c.c. che rovescia l’onere della prova in capo al predetto, il quale deve dimostrarne di non averne avuto effettiva conoscenza per una causa indipendente dalla sua volontà (Cass. Civ., n. 4352/1999). E la presunzione – si ribadisce – opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma.

Resta soltanto da definire a quale luogo fa riferimento la locuzione “indirizzo del destinatario”. In particolare, la Cassazione lo intende come “il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base a un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un’attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell’interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario” (Cass. Civ., n. 18272/2002).

Fonte: https://www.condominioweb.com/convocazione-assemblea-residenza.16244

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