La firma elettronica semplice è sufficiente per i contratti bancari.

Un’altra sentenza epocale sembra rendere valido il rapporto che si instaura tra Banca e cliente anche in presenza di una semplice accettazione online. Cosa succederà nel mondo dell'amministrazione condominiale?

<>La firma elettronica semplice è sufficiente per i contratti bancari.

Un’altra sentenza epocale sembra smentire clamorosamente il dettato normativo del Codice dell’amministrazione digitale. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9413 del 9 aprile 2021, si è infatti pronunciata a favore dell’idoneità della firma elettronica semplice per la sottoscrizione dei contratti bancari.

L’avvento della tecnologia e la conclusione dei contratti a distanza, in particolare tramite Internet, porta oggi a formulare un nuovo quesito di natura legale:

È valido il contratto online con la banca?
O è necessaria la firma tradizionale (quella a penna su un foglio di carta)?

Ebbene, secondo la Cassazione, la cosiddetta «firma elettronica leggera», costituita appunto dalla spunta sulla casella dell'accettazione delle condizioni generali di contratto, può essere equiparato alla tradizionale firma a penna, anche nei contratti bancari.

Risulta quindi valido il rapporto che si instaura con l’istituto di credito anche in presenza di una semplice accettazione manifestata online.

L’iter argomentativo della Corte di Cassazione si basa sul fatto che la forma scritta, e quindi l’adozione della firma elettronica qualificata, sia necessaria solo per le casistiche specificate dall’articolo 1350 del codice civile. Quest’ultima norma, come noto, elenca tutti gli atti per i quali la forma scritta è essenziale e senza di essa il contratto è nullo. Tra questi, ad esempio, vi è il passaggio della proprietà immobiliare, ma non vi sono i contratti bancari.

In sintesi quindi, secondo quanto stabilito da tale impianto, l’azione di un soggetto autenticato ad un sistema informativo con cui il medesimo esprime una determinata manifestazione di volontà equivale a firma elettronica e quindi idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta.

L’ordinanza è in linea con il regolamento europeo EIDAS che detta specifici requisiti tecnici affinché la firma sia dotata di “qualità e sicurezza”, ma dato che in Italia le direttive non sono ancora state recepite da AgID, non si può escludere che altri sistemi di identificazione, in grado di soddisfare le caratteristiche di integrità, immodificabilità e sicurezza, possano rivestire il carattere di firma elettronica avanzata e rendere valido qualunque tipo di accordo contrattuale online.

L’ordinanza avrà ripercussioni in vari settori, compreso quello dell’amministrazione condominiale che sempre più spesso sfrutta le potenzialità di Internet per velocizzare e semplificare le comunicazioni obbligatorie per legge (vedi Multicerta)

Torna indietro