IL FORNITORE VUOLE I SOLDI? LI PRENDE!

Cosa dice la suprema corte di cassazione nella sentenza n°12715 del 2019?

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Da oggi, i fornitori del condominio hanno a disposizione un’altra strada per il recupero del credito nel caso in cui il conto corrente condominiale non sia sufficientemente ricco per saldare il debito.

Ce lo dice la sentenza n. 12715 di maggio 2019 stabilendo che i creditori possono anche espropriare i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli comproprietari in relazione ai contributi dovuti e non ancora versati.

Si può riassumere dicendo che …anche il condomino in regola con i pagamenti è obbligato a versare le proprie rate direttamente sul conto del fornitore creditore invece che sul conto corrente condominiale se raggiunto dalla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi.

Il creditore del condominio infatti può pignorare le quote che devono versare i singoli condomini in base al preventivo approvato dall’assemblea a prescindere dal fatto che gli stessi siano morosi

E' importante precisare però che l’esecuzione contro il singolo condomino non possa avere luogo per l’intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione.

EVVAI: questo aggiunge un nuovo importante tassello a quanto introdotto dall’articolo 63 disp. att. c.c., riforma del condominio nel 2012. 

Fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190514/snciv@s30@a2019@n12715@tS.clean.pdf

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