CONVOCAZIONE ASSEMBLEA: DA QUANDO PARTE IL CONTEGGIO DEI 5 GIORNI?

La legge dice che l'avviso dev'essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Ma da quando scatta questo termine?

<>CONVOCAZIONE ASSEMBLEA: DA QUANDO PARTE IL CONTEGGIO DEI 5 GIORNI?

A partire dalla fatidica legge n.220/2012, che tutti gli amministratori di condominio conoscono, sappiamo che l’assemblea deve essere comunicata 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento in prima convocazione. 

Ma non sempre è chiaro in quale momento della consegna avviene il rispetto del termine di 5 giorni. Ossia:

QUANDO possiamo affermare con certezza giuridica, che il condòmino è venuto a conoscenza dell'avviso (o è stato messo nella possibilità di conoscerlo) e quali sono le modalità di computo dei termini? 
“basta che l'amministratore abbia consegnato la raccomandata al vettore postale oppure è necessario altresì che la stessa venga ricevuta in quel termine? Inoltre come si contano i cinque giorni di cui parla l'art. 66 disp. att. c.c.? 
Non dimentichiamoci infatti che: "In caso di [...], tardiva [...] convocazione, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati". 

L’art 1335 cc ci dice che il conteggio scatterebbe dalla data di consegna (la presunzione di conoscenza degli atti ricettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma), a meno che il condomino non sia in grado di dimostrare di aver avuto un'oggettiva impossibilità di acquisire il documento spedito e correttamente recapitato. (Cass. 29 aprile 1999 n. 4352). 

Facciamo un esempio convocazione a tutti i condomini il giorno 31 dicembre. Il 1 gennaio l'avviso è ricevuto da tutti. L'assemblea si potrà svolgere il 5 oppure il 6 gennaio? 
Secondo la cassazione "In difetto di espressa previsione di legge, al termine di giorni cinque, ex art. 66 disp. att. c.c., deve applicarsi la regola generale dies a quo non computatur, dies ad quem computatur" (Trib. Roma 7 luglio 2009 n. 15048). Questa frase latina ci indica che il giorno di ricezione non dev'essere computato, ma quello di svolgimento della prima convocazione sì. 
Il primo giorno da cui partire è il 2, il quinto giorno il 6. 

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